A chi è rivolto
Ai coniugi
Ai coniugi
La legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) nuove modalità di separazione personale e di divorzio: Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile Separazioni e divorzi innanzi all'avvocato
Ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 162/2014 è possibile per i coniugi di comparire direttamente innazi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Per rendere le dichiarazioni Innanzi all'Ufficiale di Stato Civile è che necessario che:
- non vi siano figli minori;
- non vi siano figli portatori di handicap grave;
- non vi siano figli economicamente non autosufficienti;
- non vi siano patti di trasferimento patrimoniale.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:
nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta;
nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
· Iscrizione dell’atto di matrimonio
· Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
· Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
documento di identità di entrambi i coniugi
La separazione e divorzi
La normativa prevede che le dichiarazioni di accordo separazione o di divorzio siano confermate da entrambi i coniugi a distanza di almeno 30 giorni
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di: - iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio) - trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero - residenza di uno dei coniugi
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
· Iscrizione dell’atto di matrimonio
· Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
· Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.